RSU

Comunicazione sindacale

Risparmiamo alla scuola gli effetti più deleteri della legge 107/2015.

Nel rispetto della Costituzione, della libertà d’insegnamento, dell’autonomia degli organi collegiali; alla contrattazione tra le parti il meccanismo di valorizzazione professionale. Indicazione di possibili comportamenti.

 

La legge 107/2015 in molte sue parti confligge con principi costituzionali e disposizioni normative e contrattuali. Ciò avviene, ad esempio, nel momento in cui essa lede la libertà d’insegnamento, crea un’autorità salariale nella figura di una sola persona (caso unico nei rapporti di lavoro pubblici), introduce meccanismi di valutazione individuale a cui conseguono premi in denaro che, in quanto elementi di natura salariale, sono da disciplinare in sede contrattuale, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 2, 42 e 45 del d.Lvo. 165/2001. A tali principi costituzionali e a tali disposizioni normative e contrattuali, di cui la legge 107 non ha sancito in alcun modo il superamento, è pertanto possibile fare riferimento nell’adottare comportamenti rivolti a salvaguardare un’idea di scuola fondata su partecipazione, collegialità e condivisione. 
A breve si procederà a impugnare davanti al Giudice competente le parti della legge che si ritengono anticostituzionali; nel frattempo, in attesa che si pronuncino i giudici, si ritiene che i Dirigenti Scolastici, i Docenti, il personale ATA, i Genitori, gli Studenti possano e debbano far valere fino in fondo le prerogative di cui sono titolari attraverso azioni coordinate e mirate, perfettamente legittime, perché attuate nel rispetto delle leggi, del contratto e degli spazi concessi alla libera determinazione delle persone e degli Organi Collegiali. 
A tal fine, fermo restando il doveroso rispetto dell’autonomia professionale dei docenti e del personale ATA e di quella degli organi collegiali di governo della scuola nelle loro deliberazioni, si forniscono alcune indicazioni di possibili e pienamente legittimi comportamenti, con lo scopo esclusivo di evitare che la legge 107 possa arrecare grave pregiudizio alla professionalità docente e alla libertà d’insegnamento, cosa che avverrebbe se la sua applicazione fosse rimessa a un indirizzo dirigistico e autoritario, estraneo alla cultura della scuola italiana.

Prerogative del Collegio Docenti

Tale organismo continua a rappresentare una sede fondamentale di partecipazione e di condivisione nel programmare e gestire l’attività della scuola, impegnando la responsabilità e la professionalità di ogni docente a partire dall’individuazione degli obiettivi e delle strategie di un’efficace offerta formativa, secondo quanto la norma assegna alle sue competenze, riconoscendogli “potere deliberante in materia di funzionamento didattico” (d.lvo 297/94, art. 7 comma 2). 
Una delle competenze ad esso assegnate è quella di deliberare il piano annuale delle attività: tanto più puntuale risulterà la delibera tanto minore sarà il margine di discrezionalità esercitabile dal dirigente scolastico che lo deve attuare. Pertanto la delibera dovrà:

  • essere quanto più possibile chiara ed esaustiva;
  • essere resa pubblica con affissione all’albo e sul sito istituzionale della scuola.

La legge, peraltro, non ha abolito gli artt. 4 e 5 comma 1 del DPR 275/99, ma ne ha solo modificato l’art. 3 relativamente alla procedura di definizione del POF triennale, adempimento dal quale discende l’individuazione del fabbisogno di posti per il potenziamento, per la progettazione e l’organizzazione, anch’esso pertanto oggetto di deliberazione da parte del Collegio. 
Ancora al Collegio dei Docenti spetta deliberare se e quali articolazioni debbano essere eventualmente costitute (team, gruppi di progetto, dipartimenti ecc.) e come individuare i coordinatori degli organismi attivati con riferimento sia alla didattica che ad aspetti organizzativi. Lo stesso dicasi per i criteri e le necessità in base alle quali individuare, da parte del Dirigente Scolastico, gli incarichi da affidare fino a un massimo del 10% dei Docenti; gli stessi appaiono infatti strettamente legati alle competenze del Collegio in materia organizzativa e didattica discendenti dalle norme non abrogate del Regolamento dell’Autonomia (art 4 e art 5 comma 1 del DPR 275/1999).

Valutazione

Il Collegio dei Docenti, che a settembre è chiamato a scegliere i propri rappresentanti nel Comitato di Valutazione, accompagni tale adempimento:

  1. evidenziando le ragioni per cui si ritiene che la modalità configurata dalla legge non valorizzi adeguatamente la professionalità del corpo docente;
  2. indicando nel contempo come opportuna la scelta di ricondurre l’individuazione dei criteri di erogazione all’ambito delle intese fra DS e RSU, stante anche la natura di compenso accessorio che la legge stessa assegna a tali emolumenti, rientranti perciò fra le materie soggette a disciplina contrattuale (art. 45 c. 1 del d.lgs 165/01 modificato dal 150/09).

In premessa di delibera vanno evidenziate, attraverso interventi di cui richiedere espressamente la verbalizzazione, le ragioni della proposta alternativa, le considerazioni inerenti lo scarto tra un’adeguata valorizzazione della professionalità e il modello proposto dalla legge ben lontano da un’idea collegialmente condivisa del riconoscimento del merito. Il valore della condivisione, sia nel Collegio sia in sede di contrattazione, è fondamentale per favorire una migliore qualità dell'offerta formativa, valorizzando la responsabilità e gli impegni assunti consensualmente dai diversi attori.

componenti del comitato di valutazione, espressione del collegio che li ha individuati e scelti, potranno - conseguentemente e coerentemente a quanto indicato nel verbale del Collegio - astenersi dal formulare criteri per l’attribuzione del bonus, qualora non siano frutto di una condivisione all’interno del collegio dei docenti e della necessaria intesa in contrattazione di istituto, limitandosi di fatto a operare per la sola valutazione del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo dei neo assunti.

Il Consiglio di istituto, rispetto alla costituzione del Comitato di Valutazione, può muoversi in analogia a quanto suggerito per il Collegio Docenti. Contestualmente potrà richiamare in modo esplicito l’auspicio che, nel rinvio al tavolo negoziale dei criteri e dei compensi per la distribuzione di queste risorse aggiuntive, le stesse siano ripartite con le stesse finalità e criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata per il personale della scuola.

Dirigenti Scolastici, in un’ottica volta a favorire condizioni di “buon governo” delle istituzioni loro affidate, possono assumere ogni comportamento utile a prevenire occasioni di conflitto valorizzando le prerogative e le deliberazioni degli Organi Collegiali, esercitando la propria leadership con modalità improntate a principi di condivisione e collegialità e ricorrendo alla forma (extracontrattuale) dell’intesa con le RSU, come premessa per garantire il miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Peraltro, il comma 82 della legge afferma che il DS “può” individuare sul piano organizzativo e didattico propri collaboratori. Si tratta dunque di un’opportunità e non di un obbligo, che lascia impregiudicata la possibilità del DS di fare riferimento agli Organi Collegiali nella loro completezza.
E’ poi opportuno evidenziare che il DS non ha competenza in materia didattica. Infatti, l’articolo 25 del D.Lvo 165/2001, non abrogato dalla legge, attribuisce al dirigente solo funzioni di natura organizzativa e amministrativa (e non didattica), caratterizzandone in tal modo un profilo che la legge non ha modificato (ancora validi risultano gli artt. 4 e 5 del Regolamento). Ogni decisione riguardante l’organizzazione della didattica, ivi compreso quanto concerne le modalità di impiego a tal fine dei docenti (comma 1 art. 5 Regolamento autonomia) non può non tenere conto delle prerogative degli Organi Collegiali, prerogative che vigono nella loro integrità.

Il personale Ata, sia nella sua funzione di componente del Consiglio di istituto (elezione dei rappresentanti di Genitori, Docenti, Studenti nel Comitato di valutazione) sia nella sua eventuale funzione di componente RSU (contrattazione dei criteri per l’assegnazione delle risorse aggiuntive), potrà seguire le medesime indicazioni già illustrate per le altre componenti professionali (Docenti e Dirigenti Scolastici).

Va infine ribadito che attiene alle relazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6 del CCNL, tutto ciò che riguarda le modalità di utilizzo del personale e le ricadute sull’organizzazione del lavoro. In particolare, in riferimento a quanto detto in precedenza, è opportuno che le Rappresentanze Sindacali Unitarie già a settembre chiedano l’apertura del confronto sindacale per definire intese tra le parti sui criteri con cui procedere per utilizzare le risorse comunque destinate a compensi per il personale.

La proroga del contratto precedentemente sottoscritto, per l’anno scolastico 2014-2015 va evitata, in considerazione della particolare complessità della nuova fase che si apre col nuovo anno scolastico, che è anche quello in cui le RSU elette a marzo 2015 sono per la prima volta interamente coinvolte nel processo di definizione del contratto d’istituto. Le RSU provvedano quindi con atto formale a richiedere l’avvio delle trattative per il rinnovo relativo all’anno scolastico 2015-2016, che devono iniziare, come previsto dal CCNL, entro il 15 settembre.

Roma, 28 agosto 2015

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Legge sulla Scuola. I primi ricorsi

Assunta unitariamente dai sindacati scuola la decisione di impugnare davanti al Tar del Lazio il decreto che esclude dal piano straordinario di assunzioni il personale docente abilitato ed in particolare quello in possesso dei requisiti previsti dalla Corte di Giustizia Europea.
Le prime iniziative legali contro la legge 107/2015, promosse da FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda, riguardano gli esclusi dal piano delle assunzioni.
Il DM 767 del 17 luglio 2015, in particolare all’art.2, individua i destinatari del piano straordinario di assunzioni in ruolo e, in applicazione di quanto prevede la legge 107/2015, esclude illegittimamente alcune tipologie di personale precario: molti lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Corte - abilitazione più 36 mesi di servizio – il personale docente della scuola dell’infanzia escluso dai posti di potenziamento nonché il personale ATA.
Le Organizzazioni Sindacali, sostenute dai rispettivi uffici legali, impugneranno quindi il citato decreto ministeriale di fronte al Tar Lazio al fine di ottenerne l’annullamento nella parte in cui esclude le diverse categorie di docenti, chiedendo contestualmente il rinvio della legge 107/2015 alla Corte Costituzionale e il coinvolgimento della Commissione Europea rispetto alla violazione dei principi sulla stabilizzazione dei precari.
La prima azione legale si concentrerà sui motivi di illegittimità dei criteri previsti per evidenziare l’infondatezza sul piano giuridico, oltre che politico-sindacale, dell’operato dell’Amministrazione.
Rispetto agli altri profili oggetto di contestazione della legge 107/2015 - la mancata tutela della libertà d’insegnamento, la chiamata diretta, il cosiddetto merito e, novità di questi giorni, la revisione delle classi di concorso – si è dato mandato ai legali di procedere non appena disponibili i relativi provvedimenti attuativi.
Le Organizzazioni Sindacali ravvisano nella legge numerose incursioni in materia contrattuale, illegittime e sanzionabili, come affermato di recente dalla Corte Costituzionale, che daranno luogo ad ulteriori contenziosi.
Queste sono solo le prime azioni predisposte al fine di contrastare gli effetti negativi della legge 107/2015. Molte altre seguiranno a partire dalla ripresa delle attività scolastiche a settembre. Nel frattempo un nuovo appuntamento per un’iniziativa di carattere pubblico è fissato per l’11 settembre a Roma, dove avrà luogo un’assemblea unitaria delle RSU presso il Teatro Quirino.

Roma, 4 agosto 2015

Piano straordinario di assunzioni

In data 30 luglio si è tenuto il secondo incontro tra gli uffici legali delle sigle sindacali CISL SCUOLA; FLC CGIL; UIL scuola, SNALS e GILDA per approfondire le diverse criticità relative della legge 107/2015 con lo scopo di valutare conseguenti azioni legali attraverso l'impugnazione degli atti applicativi.
Nell'incontro è stato preso in esame il primo atto applicativo emanato dal Miur, il decreto 767/2015 e i profili di illegittimità contenuti e in particolare l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni del personale docente abilitato inserito nelle graduatorie di seconda fascia di istituto.
Gli avvocati hanno valutato l’opportunità di procedere per queste tipologie di soggetti con l’avvio di ricorsi finalizzati all’annullamento del decreto 767/2015 nella parte in cui esclude i soggetti non inseriti nelle GAE.
I ricorsi che verranno proposti al TAR del Lazio unitariamente e direttamente dalle OO.SS nazionali, sono finalizzati a sollevare la questione di illegittimità costituzionale della legge 107/2015 ed il coinvolgimento della Commissione Europea rispetto alla violazione dei principi sulla stabilizzazione dei precari.
Consigliamo a tutti coloro che sono esclusi dal piano (abilitati di seconda fascia ) di presentare una domanda cartacea di partecipazione al piano assunzionale entro il 14 agosto, atto idoneo a manifestare la volontà della parte di accedere al piano straordinario di assunzioni .

Uno specifico ricorso, sempre al TAR LAZIO verrà inoltre presentato per sollevare la disparità di trattamento della Legge nei confronti del personale della scuola dell'infanzia che non può concorrere per i posti di potenziamento.

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