ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE: IL TAR LAZIO ANNULLA LA CIRCOLARE N.2 DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
Il TAR del Lazio con la sentenza 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015 ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.
Come si ricorderà, in merito alle assenze per visite specialistiche, avevamo ampiamente argomentato e motivato la nostra posizione affermando che la modifica apportata dal D.L. 101/2013 al comma 5-ter dell’art. 55-septies del Dlgs 165/2001, che ha previsto l’inserimento del concetto di “permesso” e di “giustificazione dell’orario”, non ha snaturato l’istituto dell’assenza per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, tanto è vero che l’art. 55-septies continua ad essere rubricato“controlli sulle assenze”.
Tuttavia, alcune amministrazioni scolastiche, avevano recepito la circolare n. 2 ed applicato la norma in maniera errata, limitando il diritto alla tutela della salute dei dipendenti del comparto scuola.
A tal fine, con il messaggio first class del 30 aprile 2014, avevamo inviato alle strutture una nota di supporto con uno schema di diffida, utile per quanti fossero stati danneggiati dal Dirigente scolastico rispetto al legittimo utilizzo delle assenze per malattia per l’espletamento delle visite specialistiche.
E’ evidente che l’unico modo per poter conferire definitivamente chiarezza sul tema era l’intervento, da noi auspicato, di una pronuncia del giudice finalizzata all’annullamento della circolare fonte dei problemi interpretativi.
Il TAR per il Lazio, finalmente, con la sentenza 5714 ha confermato quanto da noi sempre sostenuto, e cioè che vi è una notevole differenza tra i permessi (effettivamente limitati a pochi giorni), le finalità ad essi attribuiti dal contratto e le assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.
Il concetto importante, chiarito nella sentenza, e da non sottovalutare perché spesso fonte di problemi di non poco rilievo, è quello per cui “la circolare, quale fonte “sotto ordinata” alla legge, non poteva introdurre limiti non previsti dalla norma primaria, fermo restando che essa non vincolerebbe la stessa Autorità emanante né potrebbe creare obblighi per sé e per i giudici ponendosi altrimenti in contrasto con l’art. 23 della Cost.”, per cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Pertanto il TAR, considerato che il legislatore non ha abrogato l’istituto che risulta pienamente applicabile, e ritenendo che la materia trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare, e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali rispetto a CCNL già sottoscritti, ha accolto il ricorso ed annullato la circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica, poiché limitava illegittimamente il diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.
La decisione del TAR Lazio non fa che confermare che una materia come quella afferente le assenze per visite specialistiche (su cui sono in corso trattative all’Aran) debba essere disciplinata dalle norme contrattuali, che sono la fonte legittimata ad intervenire sui diritti di cui al rapporto di lavoro.
A seguito di questa recente pronuncia, a nostro avviso, i Dirigenti scolastici devono tornare a concedere le assenze per malattia al personale che necessiti di sottoporsi a visite specialistiche a tutela di un principio fondamentale quale il diritto alla salute.
In allegato il testo della sentenza